Accettazione Tacita dell'eredità, successo per Giuliano & Partners
Accettazione tacita dell’eredità: abbiamo il piacere di condividere una recente sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, ad esito di un contenzioso curato dai Professionisti del Nostro Studio Legale e che si è concluso con una pronuncia favorevole per i nostri Clienti.
Tribunale di Palermo: accettazione tacita dell’eredità solo se l’atto è inequivocabilmente riferibile al chiamato
Il Tribunale di Palermo, con la recentissima sentenza n. 4404/2025, ha affrontato un tema centrale nel diritto successorio: quando un comportamento può considerarsi idoneo a integrare accettazione tacita o presunta dell’eredità ai sensi degli artt. 476 e 487 c.c. Il caso riguardava la complessa vicenda ereditaria di una famiglia palermitana, in cui – a seguito del decesso dei genitori – i figli si erano trovati nella disponibilità di un immobile gravato da ipoteca fondiaria. La società creditrice (XXX S.p.A.) aveva chiesto al Tribunale di dichiarare che i tre eredi avessero già accettato, tacitamente, l’eredità dei genitori, avendo posto in essere atti di disposizione sul bene ereditario. Ebbene, in accoglimento delle nostre tesi difensive il Tribunale di Palermo ha accolto solo in parte il ricorso della società, riconoscendo l’intervenuta accettazione tacita nei confronti di una sola erede, mentre ha escluso ogni effetto analogo per gli altri coeredi ivi compreso il nostro cliente, cui è stato inoltre riconosciuto il diritto al pagamento delle spese di lite, quantificate in quasi 4.000,00 euro.
L’accettazione tacita richiede un atto inequivocabile e personale
Il Giudice investito della questione ha sottolineato, in particolare, che l’accettazione tacita o presunta è “irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio semel heres, semper heres”, ma deve derivare da un comportamento “esclusivamente riferibile al chiamato all’eredità”. Nel motivare la decisione, il Tribunale ha richiamato un principio consolidato della Cassazione (tra cui Cass. n. 22769/2024):
“L’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata […]”.
In mancanza di prove sull’identità del soggetto che aveva richiesto la voltura catastale dell’immobile ereditario, non è stato possibile considerare tale atto quale accettazione tacita.
La differenza la fa il possesso del bene
Diversamente, la stessa sentenza ha riconosciuto che una delle tre eredi, concedendo in locazione a terzi l’immobile caduto in successione e percependone i canoni, aveva “inequivocabilmente compiuto atti che presuppongono la sua accettazione dell’eredità paterna e materna”.
Pertanto, sulla scorta di tale elemento il Tribunale ha dichiarato che:
l’eredità del padre si è devoluta per metà alla moglie e per metà alla figlia, poi effettivamente condannata;
l’eredità della madre, per effetto di testamento e accrescimento, si è devoluta interamente alla stessa erede condannata, quale unica erede pura e semplice.
Un principio chiaro: la volontà ereditaria non si presume
La decisione palermitana conferma un orientamento di rigore: la volontà di accettare l’eredità non può desumersi da comportamenti ambigui o formalmente neutri, come la presentazione della denuncia di successione o la mera voltura catastale. Solo atti di gestione o disposizione del patrimonio ereditario, compiuti in nome proprio, sono idonei a consolidare l’acquisto della qualità di erede. Una pronuncia destinata a far scuola, che ricorda come il confine tra “chiamato” ed “erede” resti sottile, ma giuridicamente invalicabile senza una condotta chiara e personale, e che giunge a conclusione di un contenzioso ove il nostro Assistito ha potuto far valere appieno le proprie ragioni, forti al punto che il Tribunale di Palermo gli ha persino riconosciuto la liquidazione delle spese legali, a riprova della fondatezza e del pregio giuridico delle argomentazioni strutturate dal nostro Studio legale.




