Scommesse: cosa rischiano Fagioli, Tonali e Zaniolo

Caos Scommesse: cosa rischiano Fagioli, Tonali e Zaniolo

Fagioli, Tonali e Zaniolo coinvolti nel recente scandalo scommesse, esploso a seguito delle dichiarazioni rilasciate da Fabrizio Corona: è ormai sulla bocca di tutti quanto sta accadendo da alcuni giorni nei salotti del calcio italiano, scosso dalle rivelazioni di Fabrizio Corona e che hanno coinvolto (almeno sinora) i calciatori italiani Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo.

Ma cosa rischiano davvero i calciatori coinvolti, sia da un punto di vista penalistico che anche con riguardo alle norme della Giustizia sportiva? Cerchiamo di fare un po’ di ordine al riguardo.

Caos scommesse, quali rischi penali?

Iniziamo dal Codice penale: l’art. 720 – rubricato “Partecipazione a giuochi d’azzardo” – recita espressamente che: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall’articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516″. 

E’ inoltre prevista una circostanza aggravante, dunque con aumento della pena inflitta, per coloro che nella commissione del reato impiegano “poste rilevanti”.

Nel caso di specie, qualora le competenti Autorità dovessero accertare l’effettiva commissione del reato da parte di Fagioli, Tonali e Zaniolo, questi ultimi correrebbero il serio rischio di vedersi condannati per il reato sopra richiamato, con l’applicazione della pena dell’arresto sino a sei mesi o – in alternativa – con il pagamento di una ammenda. Alla stessa conclusione si giungerebbe anche nell’ipotesi in cui – come parrebbe essere – le scommesse siano avvenute tramite piattaforme online non autorizzate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attività quest’ultima espressamente vietata per legge.

Caos scommesse: il Codice della Giustizia Sportiva

La situazione cambia radicalmente, invece, andando ad analizzare le norme attualmente previste dal Codice della Giustizia Sportiva: l’art 24 del CGS stabilisce infatti che

Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA.
La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00″.

Come si intuisce, se da un punto di vista squisitamente penale i giocatori eventualmente dichiarati colpevoli potranno cavarsela con una ammenda, le conseguenze peggiori potrebbero invece giungere dai provvedimenti emessi dalle Autorità sportive: in questo senso, tutti i calciatori coinvolti rischierebbero una squalifica per un periodo non inferiore ai tre anni, con contestuale applicazione di una ammenda non inferiore a 25 mila euro.

E’ bene precisare che l’ordinamento sportivo prevede alcune riduzioni di pena, applicabili in caso di patteggiamento o di collaborazione del giocatore sotto indagine: è proprio per questo che, ad esempio, Nicolò Fagioli ha sin da subito ammesso le proprie responsabilità, rendendosi disponibile a collaborare con gli inquirenti per l’individuazione di tutti i soggetti effettivamente coinvolti dallo scandalo scommesse

In questo senso infatti, l’art. 128, stabilisce che se il giocatore coinvolto offre informazioni utili a comprendere dove, come e da chi nascano determinati giri di scommesse, la Procura federale (poco prima della decisione finale) può proporre ai Giudici l’applicazione di uno sconto di pena.

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Avv. Roberta Giuliano Inteso Giulio
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