L’annullamento in autotutela non legittima la compensazione delle spese

L'annullamento in autotutela non legittima la compensazione delle spese

L’annullamento in autotutela da parte del Fisco non giustifica la compensazione delle spese relative al contenzioso che il contribuente è stato costretto ad incardinare: è questo, in sintesi, il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18459/2023, giunta a risoluzione di una lite insorta tra un cittadino e l’Agenzia delle Entrate.

La pronuncia trae spunto dal seguente caso: un contribuente proponeva ricorso davanti alla CGT di primo grado di Catanzaro avverso una cartella esattoriale emessa dall’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’imposta di registro relativa ad una sentenza, sostenendo che quest’ultima, per la quale era stato chiesto il pagamento dell’imposta di registro, era riferibile ad altra persona. L’adita Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiarava “non luogo a deliberare, essendo cessata la materia del contendere” e compensava tra le parti le spese del giudizio.

Il ricorrente decideva pertanto di impugnare la sentenza, a lui favorevole, per la sola parte riferita alla soccombenza. Sull’impugnazione, la CGT di II grado della Calabria rigettava il gravame, evidenziando che, a fronte dell’errore commesso dall’Agenzia nell’individuazione del soggetto obbligato, riparato in sede di autotutela, sì da determinare la cessazione della materia del contendere, i primi Giudici avevano correttamente considerato la condotta tenuta dal ricorrente, che aveva intrapreso una controversia davanti all’autorità giudiziaria nella consapevolezza della sua superfluità, essendo a conoscenza dell’intervenuto sgravio prima della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio. 

Il contribuente decide così di presentare ricorso per la cassazione della sentenza resa dalla Commissione regionale. Ed in effetti, sull’argomento, la Corte di Cassazione ha deciso di aderire alla tesi sostenuta dal ricorrente. In particolare, come è dato leggere nel dispositivo, “nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, solo qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione (come nel caso di specie, in cui si è verificato un vero e proprio errore di persona), stante, invece, l’obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell’art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese (Sez. 5, Ordinanza n. 22231 del 26/10/2011)”.

Pertanto, prosegue la Corte, “in tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell’atto impugnato, in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un’ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del “giusto processo”. In quest’ottica, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della “soccombenza virtuale”, la cui applicazione nel primo è stata in passato esclusa proprio per essere stata ritenuta, in modo non convincente, di ostacolo all’esercizio dell’autotutela, cui possa seguire la condanna dell’amministrazione alle spese (Sez. 5, Sentenza n. 1230 del 19/01/2007)”.

Head Office
Via Simone Cuccia, 11
Tel : (+39) 091 8875109
Email: segreteria@studiolegalegiulianoepartners.it
Raccontaci il Tuo Caso

Thanks for sending Email!

Processing...

Le Nostre Guide Operative
Giuliano & Partners nel Ranking Studi Legali 2024 del Corriere della Sera

Giuliano & Partners nel Ranking Studi Legali 2024 del Corriere della Sera

Giuliano & Partners nel Ranking Studi Legali 2024 del Corriere della Sera E' con grande…
La prescrizione del bollo auto, guida operativa

La prescrizione del bollo auto, guida operativa

Bollo auto: quando si prescrive? Nelle ultime settimane, migliaia di contribuenti si sono visti recapitare…
Come recuperare un credito da un privato

Come recuperare un credito da un privato

Vuoi recuperare un credito ma non sai come procedere? Sei nel posto giusto! Leggi la…
Ti potrebbero interessare:

Bonus bollette lavoratori dipendenti 600 euro,come ottenerlo

Il decreto Aiuti-bis n. 115/2022 ha di recente introdotto un nuovo bonus…

Bonus Maternità 2024, come funzionerà

Bonus Maternità 2024, come funzionerà Il Bonus Maternità 2024 è…

Caro voli Sicilia, come ottenere lo sconto per i residenti

Caro Voli Sicilia, come ottenere lo sconto per i residenti…

Coltivazione piantine cannabis, per la Cassazione non è punibile

La coltivazione di alcune piantine di cannabis non costituisce un…

Divieto di compensazione per ruoli oltre 100.000 euro

Divieto di compensazione per ruoli oltre 100.000 euro La legge…

Ecobonus auto 2022 redditi fino a 30 mila euro come funziona

Ecobonus Auto 2022: alcune ore fa è stato pubblicato in Gazzetta…
Sommario
L'annullamento in autotutela non legittima la compensazione delle spese
Nome Articolo
L'annullamento in autotutela non legittima la compensazione delle spese
Descrizione
L'annullamento in autotutela di una cartella esattoriale non legittima la compensazione delle spese di lite: è questo, in sintesi, il principio di diritto enunciato...
Autore
Avv. Roberta Giuliano Inteso Giulio
Nome Publisher
Studio Legale Giuliano & Partners
Logo Publisher